Art. 3.
(Centri regionali di alta specializzazione).

      1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, a livello ospedaliero o universitario, un centro regionale di alta specializzazione di riferimento, con funzioni di ricerca, di prevenzione, di diagnosi, di cura e di riabilitazione dei malati di cui alla presente legge, di orientamento e coordinamento delle attività sanitarie, sociali, formative e informative. Le regioni e le province autonome assicurano al centro personale, strutture e attrezzature adeguati alla consistenza percentuale dei pazienti assistiti in rapporto alla popolazione residente.
      2. Il centro può avvalersi del supporto assistenziale dei servizi o dei centri ospedalieri

 

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o territoriali da esso individuati nell'ambito della regione ai sensi dell'articolo 5.